L’ACE E LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE

           L’articolo 35 della L. 133/2008 (conversione con modificazioni del D.L. 112/2008) ha soppresso l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e, in caso di locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica.
Tali obblighi erano stati previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, abrogati dal citato art. 35.
Lo stesso articolo 35 ha disposto l’abrogazione anche dei commi 8 e 9 dell’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, che prevedevano le sanzioni relative alla mancata trasmissione della certificazione in caso di cessione (definitiva o in locazione) dell’immobile.
Eliminato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, è invece rimasto l’obbligo di dotare gli immobili dell’attestato, secondo l’art. 6 del D.Lgs. 192/2005,  in base alle seguenti scadenze:
 

  1. dal 1° luglio 2007,  per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
  2. dal 1° luglio 2008,  per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
  3. dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

L’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica ai contratti di compravendita e di consegnare l’attestato per le locazioni continua tuttavia a sussistere in quelle regioni che lo hanno imposto con proprie leggi (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana)
In Emilia Romagna l’obbligo di consegna della certificazione in caso di locazione decorre dal 1° luglio 2010, ma non sono previste sanzioni; lo prevede, in riferimento all’art. 25 della Legge regionale 26/2004, l’art.5.2, lett. c) della Delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008:
Analogamente per la Liguria: l’obbligo è in vigore fin dall’8 maggio 2009, ma non sono più previste sanzioni.
In Piemonte l’obbligo di consegna della certificazione per i contratti di locazione è in vigore fin dallo scorso 1° ottobre 2009 (art. 5, comma 3, Legge regionale 13/2007) ed è prevista, per la sua violazione, una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00 “graduata sulla base della superficie utile dell’edificio” (art. 20, comma 13, Legge regionale 13/2007).
In Lombardia (art. 25 comma 4 ter della Legge regionale 24/2006 e s.m.i. – L.10/2009) l’obbligo di consegnare al conduttore l’attestato di certificazione energetica, per tutte le unità immobiliari anche per quelle che non fossero già in precedenza dotate dell’attestato (per le quali era già obbligatorio) scatta invece dal 1° luglio 2010.

Leggi tutto: http://www.acca.it/