DAI NOTAI UNA GUIDA ALL’ACQUISTO DELLE “CASE CERTIFICATE”

Il Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con le principali Associazioni dei Consumatori, ha realizzato la guida “Acquisto Certificato”.
La pubblicazione, sesta nell’ambito di una collana di Guide per il Cittadino, è dedicata alle nuove norme sulla sicurezza e il risparmio energetico negli edifici che consentono all’acquirente di conoscere la qualità di un immobile da acquistare e la spesa da sostenere per la sua gestione.

La guida parte dal presupposto che acquistare edifici “certificati” sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico significa poterne valutare in anticipo la qualità e, di conseguenza, la relativa spesa per la gestione energetica (la sua conduzione, climatizzazione, produzione di acqua calda, in generale i suoi consumi).
Alla luce di ciò, già alla stipula del preliminare, è di fondamentale importanza la documentazione che deve essere consegnata dal venditore indicante alcuni aspetti specifici sull´agibilità, la sicurezza degli impianti e la certificazione energetica, a garanzia di una valutazione completa dell´immobile e di una tutela adeguata per l´acquirente.
La Guida illustra, quindi, il certificato di agibilità di un immobile, le dichiarazioni di conformità degli impianti e la certificazione energetica.
L’Appendice è dedicata agli incentivi 2010 per l’acquisto delle case ad alta efficienza energetica, introdotti dal D.L. 40/2010, convertito nella Legge 73/2010.

[acca.it]

La guida: http://download.acca.it/

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Il T.A.R.: in Puglia certificatori energetici energetici anche senza corso

  Il Tribunale Amministrativo Regionale pugliese, con la sentenza 2426 dell’11 giugno 2010, ha accolto il ricorso presentato dagli Ordini degli Ingegneri delle provincie di Bari, Foggia, Taranto e Lecce contro la Delibera 2272 del 24 novembre 2009 di approvazione del “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”.
In particolare, gli Ordini ricorrenti hanno contestato la parte della delibera in cui si prevede:

  • che l´abilitazione dei tecnici al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell´attestato di certificazione energetica degli edifici è subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia;
  • che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali;
  • che l´accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni al termine dei quali sarà necessario sostenere un nuovo esame di verifica del livello di aggiornamento;
  • che l´accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento;
  • che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l´esame abilitante ai fini dell´iscrizione nell´albo.

I magistrati amministrativi, accogliendo la tesi dei ricorrenti hanno annullato gli atti impugnati ritenendo che l´individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed eventuali registri, è riservata allo Stato,.
Rientra nella competenza delle Regioni – come si evince dalla sentenza-  solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
In virtù di questo principio, la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per la qualificazione degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, comportando la creazione di una nuova figura professionale, è di esclusiva competenza dello Stato.
Per effetto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati anche i tecnici che non hanno frequentato il corso regionale, quindi, potranno rilasciare i certificati energetici.

La sentenza: http://download.acca.it/