RAEE: IL SISTEMA DI RACCOLTA VERSO LA SEMPLIFICAZIONE

Con la pubblicazione del D.M. n. 65/2010, viene dato il via al processo di snellimento degli adempimenti amministrativi in materia di RAEE, per distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica. Tra le novità, un nuovo documento per il trasporto di RAEE che sostituirà il formulario in fase di trasporto del rifiuto e la separazione tra “RAEE pericolosi” e “non”.

Al via il ritiro degli apparecchi elettrici ed elettronici dismessi dai consumatori. A quasi cinque anni di distanza dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2005, che impone ai commercianti di elettrodomestici e di apparecchi elettrici ed elettronici di ritirare gratuitamente il vecchio prodotto quando vendono il nuovo, è stato finalmente sciolto il nodo dello snellimento degli adempimenti amministrativi. Con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 marzo 2010, n. 65, sono state definite nuove modalità di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che introducono le attese semplificazioni.

Il provvedimento considera il ritiro dei RAEE da parte del distributore come una “fase della raccolta” e lo definisce come “raggruppamento dei RAEE”, stabilendo che la possibilità di effettuare il raggruppamento sia condizionata alla preventiva iscrizione a una nuova sezione dell’Albo gestori ambientali.

Il “raggruppamento” può avvenire nel negozio o in “altro luogo” (anche di terzi) risultante dalla comunicazione all’Albo gestori ambientali; l’asportazione dei rifiuti deve essere almeno mensile e, comunque, quando si raggiungono le 3,5 tonnellate.

Il provvedimento definisce, inoltre, i requisiti dei locali e le modalità di stoccaggio e prescrive la separazione dei RAEE pericolosi da quelli non pericolosi.

Per il commerciante, il raggruppamento dei RAEE dismessi dagli utilizzatori non comporta la tenuta del registro di carico e scarico, perché questo adempimento viene sostituito da uno schedario contenente i dati anagrafici dei clienti.

Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE potranno essere effettuati anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica.

La disposizione, inoltre, prevede anche un nuovo documento per il trasporto di RAEE, che sostituirà il formulario in fase di trasporto del rifiuto. Il documento di trasporto dovrà essere predisposto in tre copie, non richiederà preventiva vidimazione e dovrà essere conservato
per tre anni. Questo documento consente al trasportatore terzo di adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Il D.M. n. 65/2010, stabilisce che il trasporto di RAEE effettuato da soggetti diversi dai distributori, ma da questi ultimi incaricati, possa avvenire a seguito d’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali secondo una nuova procedura semplificata e che i trasportatori di RAEE conto terzi possano adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la conservazione quinquennale degli specifici documenti di trasporto.
Sebbene il D.Lgs. n. 151/2005, non preveda per i distributori nessun obbligo di ritiro dei RAEE professionali (l’obbligo esiste per i produttori), la nuova norma introduce la possibilità che i distributori di AEE vengano «formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro»
.
Le nuove disposizioni si configurano come norme speciali che disciplinano compiutamente la gestione di una particolare tipologia di rifiuti e, per questo motivo, non saranno sostituite dalle nuove modalità telematiche di documentazione previste dal SISTRI.

Fonte: Ambiente&sicurezza

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Norme di sicurezza sugli impianti: pena ridotta a chi rimuove le irregolarità.
Sentenza Corte di Cassazione Sezione 3 penale, del 17 Luglio 2009 n. 29545
 

Con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione terza, penale – n. 29545 del 17 Luglio 2009, si è chiarito che per l’imprenditore è applicabile la riduzione di un terzo della pena per le irregolarità accertate in materia di sicurezza sul lavoro purché egli si adoperi alla loro rimozione ed anche per fatti e violazioni pregresse all’entrata in vigore della normativa. Innanzitutto le violazioni commesse dall’azienda ed oggetto di imputazione sono le seguenti:

  • mancato rispetto del comma 1, dell’articolo 24 – intitolato dei “parapetti” del D.P.R. del 7 Gennaio 1956, n. 164 ( Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 Marzo 1956, Supplemento Ordinario ) recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, il quale sancisce che “Gli impalcati e ponti di servizio, le passarelle, le andatoie, che siano ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato…”;
  • mancato rispetto del D.P.R. n. 547 del 27 Marzo 1955 ( e successive modifiche ed integrazioni ) recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, ed in particolare dell’articolo n. 267, intitolato dei “requisiti generali degli impianti elettrici”, il quale sancisce che “Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio”, e dell’articolo n. 271, intitolato dei “Collegamenti elettrici a terra” il quale sancisce che “Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra. Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente continua. Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma”;
  • mancato “allestimento di un impianto elettrico idoneo a prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e mancato collegamento a terra delle parti metalliche dell’impianto elettrico” ( cfr Sentenza n. 29545/2009 );
  • mancato pagamento della sanzione amministrativa applicata dalla Direzione Provinciale del Lavoro ( pur ottemperando, l’azienda, alle altre prescrizioni impartite dalla medesima Direzione ).

Il risultato finale di tali violazioni fu, per l’azienda, una condanna, da parte del Tribunale di Napoli, del reato ascrittogli con concessione delle circostanze attenuanti generiche, e condanna alla pena di Euro tremila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della pena sospesa e non menzione.

La suprema corte, invece accoglie il ricorso dell’azienda, adducendo che essa si era adoperata ed onestamente, ed entro i termini dell’art. 491 del Codice di Procedura Penale,  alla rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza preposti e delle eventuali conseguenze dannose del reato, ritenendo, quindi, il contravventore destinatario della riduzione fino ad un terzo della pena ai sensi dell’articolo n. 303 del D. Lgs. 81 del 2008 e del citato art. 491. In effetti l’articolo 303 del D. Lgs. 81/2008 ( in Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ), intitolato della “Circostanza attenuante” sancisce che “1.

La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, e’ ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarita’ riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell’articolo 302”.

Testo della sentenza: http://www.voltimum.it/