Per il risparmio energetico è possibile derogare alle distanze legali
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n, 56 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.”.
Tra le modifiche apportate al provvedimento segnaliamo quelle apportate all’art. 11.
L’art. 11 del provvedimento prevede incentivi “urbanistici” per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico.
Per gli edifici di nuova costruzione, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo prevede che non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:
- gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm);
- il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm per i solai intermedi).
Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:
- alle distanze minime tra edifici;
- alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
- alle altezze massime degli edifici.
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Detrazioni 55%: aggiornata la guida ENEA
Il D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010, ha modificato i valori limite di trasmittanza, previsti nel D.M. 11 marzo 2008, per usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.
Il decreto, che è entrato in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, cioè lo scorso 14 marzo, ha originato alcuni dubbi circa i limiti da applicare per il periodo 1 gennaio – 14 marzo 2010.
L’ENEA, di concerto con la Segreteria Tecnica del ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che è possibile osservare i limiti precedenti (quelli cioè stabiliti dal D.M. 11 marzo 2008) per coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007, e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi.
Con l’occasione l’ENEA ha aggiornato la pubblicazione “La casa evoluta – Detrazione IRPEF del 55% per interventi di risparmio energetico sugli edifici”, che tratta i seguenti temi:
- Gli interventi agevolati e il periodo della detrazione
- Cosa fare per poter usufruire della detrazione
- Gli interventi ammessi
- Altri incentivi
- Per saperne di più
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