NEI REGOLAMENTI EDILIZI OBBLIGO RINNOVABILI SLITTA AL 2011

  Il disegno di legge, trasmesso alla Camera dei Deputati dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 febbraio 2010, inserisce all’art. 8 il comma 4-bis che proroga l’obbligo previsto dall’art. 4, comma 1-bis dall’1 gennaio 2010 all’1 gennaio 2011. Ricordiamo che all’art. 4 (Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali) il comma 1-bis era stato sostituito dall’articolo 1, comma 289, legge n. 244 del 2007 per poi essere modificato dall’articolo 29, comma 1-octies, legge n. 14 del 2009, e prevedeva:
“1-bis. A decorrere dall’1 gennaio 2010, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW”.

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